Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica (FE) sono state aggiornate dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento nr. 99922/2020 per raggiungere i seguenti obbiettivi:
- predisporre la precompilata della dichiarazione IVA e delle liquidazioni periodiche IVA;
- favorire confronti sempre più tempestivi tra Agenzia e contribuente;
- esonerare il contribuente dall’invio dell’estero-metro relativo alle operazioni passive.
La versione 1.6 della Fatturazione Elettronica doveva avere un’applicazione obbligatoria dal 1° ottobre 2020, con un periodo provvisorio di co-esistenza delle versioni 1.5 e 1.6 tra il 4 maggio e il 30 settembre 2020.
Ma viste le grosse difficoltà che le aziende stanno vivendo per colpa dell’emergenza sanitaria COVID-19, il 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento (nr. 166579) per posticipare l’entrata in vigore della versione 1.6 obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2021. Si lascerà un periodo di transizione (dove le fatture potranno essere trasmesse sia con la nuova versione che con la vecchia) dal 1° ottobre al 31 Dicembre 2020.
Tipi documento di Fatturazione Elettronica
Sono stati introdotti 11 nuovi tipi documento e specificato in modo diverso il tipo documento TD20 che passa da autofattura generica nella versione 1.5 ad autofattura denuncia (da utilizzare in caso di mancata ricezione della fattura imponibile IVA entro 4 mesi dall’avvenuto trasferimento dei beni o dalla prestazione dei servizi) nella versione 1.6.
I nuovi tipi di documenti e la sua descrizione sono:
- TD16: Integrazione Fattura “Reverse Charge” interno;
- TD17: Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19: Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72;
- TD21: Autofattura per splafonamento;
- TD22: Estrazione beni da deposito IVA;
- TD23: Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
- TD24: Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a);
- TD25: Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b);
- TD26: Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
- TD27: Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Bisogna specificare che:
- L’utilizzo del formato elettronico è facoltativo per:
- i nuovi documenti di integrazione/autofattura (TD16, TD17, TD18 e TD19);
- per i documenti relativi all’estrazione beni da Deposito IVA (TD22 e TD23);
- Invece per l’autofattura per splafonamento (TD21) sarà obbligatorio il formato elettronico;
- Non sono previsti specifici tipi di documento di rettifica per i documenti TD16, TD17, TD18 e TD19 e in caso di note di credito, si dovranno utilizzare gli stessi con segno negativo;
- l’invio tramite SDI delle integrazioni/autofatture di fornitori esteri (TD17, TD18 e TD19) comporta l’esonero dalla compilazione e trasmissione dell’estero-metro relativo alle fatture passive;
- l’adozione di specifici tipi documento per le fatture differite è stata prevista per consentire all’Agenzia delle Entrate di controllare la data di trasmissione, dato che tali fatture possono essere trasmesse entro il 15 del mese successivo (TD24) oppure entro il mese successivo (TD25) a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Natura dell’operazione: Non soggette IVA (N2), non imponibili (N3) e altre operazioni soggette
Dettagliati i codici natura relativi ad operazioni non soggette IVA (N2), non imponibili (N3) ed alle operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile con l’obiettivo di controllare i relativi campi della dichiarazione IVA.
Le principali differenze fra la versione 1.5 e la 1.6 sono:
- N2 – versione 1.5 (non soggette):
- N2.1 – versione 1.6: Non soggette ad IVA ai sensi degli art. Da 7 a 7 – septies del DPR 633/72;
- N2.1 – versione 1.6: Non soggette- altri casi.
- N3 – versione 1.5 (non imponibile):
- N3.1 – versione 1.6: Non imponibili – Esportazioni;
- N3.2 – versione 1.6: Non imponibili – Cessioni intracomunitarie;
- N3.3 – versione 1.6: Non imponibili – Cessioni verso San Marino;
- N3.4 – versione 1.6: Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 – versione 1.6: Non imponibili – A seguito di dichiarazioni di intento;
- N3.6 – versione 1.6: Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
- N6 – versione 1.5 (inversione contabile):
- N6.1 – versione 1.6: Inversione Contabile – cessioni di rottami e altre operazioni di recupero;
- N6.2 – versione 1.6: Inversione Contabile – cessioni di oro e argento puro;
- N6.3 – versione 1.6: Inversione Contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 – versione 1.6: Inversione Contabile – cessioni di fabbricati;
- N6.5 – versione 1.6: Inversione Contabile – cessioni di telefoni cellulari;
- N6.6 – versione 1.6: Inversione Contabile – cessioni di prodotti elettronici;
- N6.7 – versione 1.6: Inversione Contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 – versione 1.6: Inversione Contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 – versione 1.6: Inversione Contabile – altri casi.
Ritenuta Fiscale: <DatiRitenuta>
Prevista la replicabilità del blocco <DatiRitenuta> in modo da poter indicare nell’xml non solo la ritenuta fiscale subita dal soggetto emittente la fattura, ma anche quella previdenziale (come, ad esempio, nel caso di fattura di un agente di commercio soggetta a ritenuta fiscale e a ritenuta Enasarco).
Accanto ai già previsti RT01-ritenuta persone fisiche e RT02_ritenuta persone giuridiche sono, quindi, stati introdotti i seguenti tipi ritenuta:
- RT03: Contributo INPS
- RT04: Contributo ENASARCO
- RT05: Contributo ENPAM
- RT06: Altro contributo previdenziale
Ulteriori aggiornamenti della Fatturazione Elettronica
- non è più obbligatorio indicare l’imposta di bollo di due euro e, laddove fosse compilata con importo errato, non comporterà lo scarto della fattura ma andrà a sommarsi, per l’importo corretto, al totale da versare tramite F24;
- prevista ulteriore modalità di pagamento MP23 per il pagamento tramite servizio PagoPA;
- allineati i codici da indicare nel blocco Causale Pagamento ai codici previsti per la compilazione del Modello Certificazione Unica (prima era previsto che per indicare i codici M2 e ZO nell’xml dovessero essere utilizzate le lettere M e Z);
- aggiunti controlli sulla validità dell’xml;
- aumentato il numero di caratteri decimali previsti per l’importo del blocco Sconto Maggiorazione.
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